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TREGUA FISCALE 2023: I 10 STRUMENTI PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE CON IL FISCO

Il Capo III (articolo 1, commi da 153 a 252, con esclusione del comma 162), della legge 29 dicembre 2022, n.197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) prevede un insieme di misure qualificate come “di sostegno in favore del contribuente”.

Tali misure riguardano tutte le fasi del rapporto tra Fisco e contribuente, ossia controllo, accertamento, contenzioso tributario, riscossione.

1) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI (commi 153-161, 163-165).

Tutti i contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato (cd. “avviso bonario” ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 per le imposte dirette o 54-bis, D.P.R. n.633/72 in materia di IVA) dall’Agenzia delle Entrate, relativa ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma (1 gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data, possono scontare le sanzioni nella misura ridotta del 3% (invece che il 30%ridotto a un terzo). Resta fermo il pagamento delle imposte, i relativi contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive.

È stata altresì eliminata la limitazione della possibilità di dilazione del pagamento sino a 8 rate per gli importi dovuti pari o inferiori a 5.000 euro. Ora il pagamento delle somme da versare può avvenire nel numero massimo di 20 rate, a prescindere dagli importi dovuti.

2) DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI (commi 166-173).

La Legge di Bilancio 2023 ha (re)introdotto la sanatoria delle violazioni formali; la disciplina ricalca quella recata dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018.
Questa prevede che i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni formali, anche se già elevate con un atto di contestazione o irrogazione sanzione non definitivo, possono veder “rimosse” tali violazioni con il versamento di una somma pari ad Euro 200 per ciascun periodo d’imposta.
Il pagamento potrà avvenire in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Non possono aderire alla definizione agevolata i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni formali:

– se la violazione è stata già elevata con un atto di contestazione o irrogazione sanzione divenuto definitivo;

– se l’atto di contestazione o irrogazione sanzioni è stato emesso con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);

– se le violazioni formali sono collegate all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero (violazioni correlate alla presentazione del “quadro RW” della dichiarazione dei redditi.

3) RAVVEDIMENTO SPECIALE (commi 174-178).

Le violazioni sostanziali (violazioni diverse da quelle definibili in base ai precedenti commi della Legge di Bilancio), possono essere “rimosse” con il pagamento delle sanzioni nella misura ridotta ad 1/18 del minimo edittale irrogabile, oltre ovviamente alla maggior imposta ed agli interessi dovuti.

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si considererà perfezionata con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non potrà avere ad oggetto le violazioni relative alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (quadro RW).

La definizione è perfezionabile purchè la singola violazione non sia già stata contestata, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di irrogazione sanzioni, comprese le comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73.

Tali violazioni devono riguardare solo le dichiarazioni “validamente presentate” relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, afferenti ai tributi amministrati esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate.

4) ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL PVC (commi 179-185).

La Legge di Bilancio 2023 prevede che, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono concludere un atto di adesione agevolato, con pagamento di sanzioni ridotte a un 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, in relazione:

– ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2023;

– agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili
notificati alla data di entrata in vigore della disposizione;

– agli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero notificati entro il 31 marzo 2023;

– agli inviti a comparire ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31 marzo 2023.

Per la definizione dell’accordo occorrerà seguire, salvo quanto precisato nel seguito e salvo i chiarimenti che saranno forniti nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la procedura prevista dagli artt. 2, 3, D.Lgs. n. 218/1997 in materia di accertamento con adesione.

Gli importi dovuti potranno essere versati in unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione (o entro il termine per l’impugnazione dell’atto in caso di acquiescenza), oppure in forma rateale, fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (anziché un massimo di 8 o 16 rate trimestrali in base all’importo definito).

5) DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE (commi 186-205).

I contribuenti che alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1 gennaio 2023) sono parti in processi tributari pendenti in ogni stato e grado, anche a seguito di rinvio, in cui controparte sia l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane, possono presentare richiesta di definizione agevolata della controversia, accompagnata dal versamento degli importi dovuti o della prima rata, entro il 30 giugno 2023.

Le liti che riguardano le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato, non possono essere oggetto di definizione agevolata.

La presentazione della richiesta di accesso alla definizione agevolata comporterà la sospensione della controversia fino al 10 luglio 2023.

Entro il 30 giugno 2023, il contribuente dovrà depositare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e quietanza del versamento integrale degli importi dovuti o della prima rate.

Il pagamento dilazionato sarà concesso solo in caso di importi dovuti superiori a 1.000 euro, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Gli importi dovuti saranno così determinati:

se l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, oppure, se alla stessa data, il contribuente ha notificato il ricorso all’Agenzia fiscale, ma senza essersi ancora costituito in giudizio attraverso il deposito del ricorso medesimo presso la competente segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la definizione richiederà il pagamento di un importo pari al valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 12, c. 2, D.Lgs. n.546/1992, ovverosia l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole sanzioni, il valore sarà pari alle sanzioni irrogate.

In tali ipotesi, quindi, l’adesione alla definizione comporterà il pagamento dell’importo pari al 100% delle maggiori imposte richieste con l’atto impositivo e l’annullamento integrale degli interessi e delle sanzioni irrogate;

se invece il contribuente si è già costituito in giudizio attraverso il deposito del ricorso medesimo presso la competente segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ma alla stessa data, la Corte di giustizia tributaria non ha ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia;

– in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in primo grado, le controversie potranno essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia;

– in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale in secondo grado, le controversie potranno essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia;

– in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale anche in Cassazione, oltre che nei precedenti gradi di giudizio, le controversie potranno essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia;

– in caso di soccombenza parziale dell’Agenzia fiscale, ai fini della definizione occorrerà versare per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte annullata (a seguito di accoglimento del ricorso del contribuente) dovrà esser versata la frazione in relazione al grado in cui si è formata la soccombenza;

– per le controversie relative a sanzioni non collegate al tributo, la definizione potrà avvenire con il pagamento di un importo pari al 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale con sentenza depositata entro l’entrata in vigore della disposizione in oggetto, ovvero nella misura del 40% del valore della lite negli altri casi;

– qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfezionerà con la sola presentazione della domanda.

6) CONCILIAZIONE AGEVOLATA (commi 206-212).

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è consentito ai contribuenti che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 (1 gennaio 2023), sono parti in processi tributari contro l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, di stipulare, entro il 30 giugno 2023, un accordo conciliativo fuori udienza.

Tale istituto, disciplinato dall’art. 48 D.Lgs. n. 546/1992, salvo specifiche previsioni riportate nella Legge di Bilancio 2023, prevede, come per l’adesione agevolata e definizione agevolata dei PVC, l’applicazione di sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute, o della prima rata in caso di rateazione, dovrà essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

7) RINUNICA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZZIONE (commi 213-218).

La Legge di Bilancio 2023 prevede altresì la possibilità per i contribuenti che sono parti in processi tributari contro l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, di rinunciare entro il 30 giugno 2023 alla controversia, scontando, anche in questo caso, il pagamento di sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge, oltre chiaramente delle imposte, gli interessi e gli eventuali accessori.

Il contribuente dovrà procedere al versamento integrale delle somme dovute a seguito della rinuncia al ricorso in cassazione entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo.

8) REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE IN PROCEDIMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO (commi 219-221).

I contribuenti possono regolarizzare l’omesso o carente versamento di somme dovute a seguito della definizione di atti impositivi per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (accertamenti con adesione, acquiescenza agli avvisi di accertamento, di avvisi di rettifica e liquidazione, reclamo o mediazione), compresi gli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si considererà perfezionata con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

È possibile accedere a tale istituto se, in relazione alle somme predette, nel frattempo, non è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di intimazione di pagamento.

9) STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (commi 222-230).

La Legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo, alla data di entrata in vigore delle disposizioni (1 gennaio 2023), fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche qualora siano già stati ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Sono definitivamente acquisite le somme versate dal contribuente prima della data dell’annullamento (31 marzo 2023).

Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti erariali oggetto di stralcio.

La misura della Legge di Bilancio 2023 estende la portata dello stralcio dei ruoli fino a 5.000 euro prevista dall’art. 4, commi 4-11 del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”), limitato ai contribuenti che hanno percepito al 31 dicembre 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro, per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Sono escluse dall’annullamento automatico le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie dell’Unione europea e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023. Tale provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet dell’ente e tempestivamente comunicato all’agente della riscossione, con le modalità che quest’ultimo pubblica nel proprio sito internet entro il 10 gennaio 2023.

In relazione alle altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento opera solo per gli interessi e non per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento, che restano interamente dovute.

10) “ROTTAMAZIONE-QUATER” DEI RUOLI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022 (commi 231-252)

Allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, si aggiunge l’istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle esattoriali).

Tale definizione agevolata permette l’abbattimento degli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.

Il contribuente sarà quindi tenuto a versare solamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi alle risorse proprie tradizionali UE, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Analogamente alle precedenti rottamazioni, il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023),oppure usufruendo di una dilazione dei pagamenti, in un massimo di 18 rate trimestrali. In tal caso la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente avranno scadenza, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di identico ammontare tra di loro, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Per accedere alla definizione il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2023.

La presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-quater” determinerà alcuni effetti, tra cui, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione, l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti a tale data, e l’inibizione all’avvio di nuove procedure esecutive e alla prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Insomma, la nuova Legge di Bilancio offre numerose possibilità per il contribuente di regolarizzare in tutto o in parte la propria posizione con il Fisco. È tuttavia opportuno che, in relazione ad ogni specifico caso, fattibilità e convenienza vengano valutate con attenzione da un professionista.

Mi rendo disponibile per una consulenza sul tema.

Avv. Vittorio Scrivo